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Batterie: pubblicato il nuovo decreto di adeguamento nazionale al Regolamento Europeo

09 marzo 2026
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Il 6 Marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 Febbraio 2026, n 29 che recepisce e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542, riguardante batterie e rifiuti di batterie.
Si tratta del provvedimento fondamentale per la piena integrazione della normativa italiana con il nuovo quadro europeo sulla sostenibilità, tracciabilità e responsabilità lungo l’intero ciclo di vita delle batterie, dalle fasi di progettazione fino al fine vita. Lo schema italiano traduce le disposizioni comunitarie in strumenti operativi per imprese, autorità e enti locali.

Ecco i principali contenuti:

Classificazione e definizioni

Il decreto recepisce integralmente le definizioni contenute nell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542, che costituiscono il riferimento univoco per la classificazione delle batterie e dei rifiuti di batterie. Il decreto rinvia espressamente a tali definizioni, assicurando uniformità interpretativa con il quadro europeo.

Accanto a esse, il decreto introduce alcune definizioni nazionali integrative, funzionali all’attuazione della responsabilità estesa del produttore (EPR) e all’organizzazione dei sistemi di gestione. In particolare:

  • i sistemi di gestione dei produttori, individuali o collettivi, sono definiti come strumenti operativi per adempiere agli obblighi EPR, in coerenza con il d.lgs. 152/2006;
  • lo statuto-tipo, quale modello normativo di riferimento per i sistemi collettivi, esteso alla gestione dei rifiuti di batterie.

La classificazione delle batterie (Portatili, Industriali, per Veicoli Elettrici, per Mezzi di Trasporto Leggeri e batterie SLI) resta quella del Regolamento UE e costituisce la base per obiettivi di raccolta, obblighi di registrazione e modalità di gestione del fine vita.

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura ambientale

Il decreto non introduce requisiti tecnici nuovi in materia di progettazione ecocompatibile, ma rinvia integralmente alle disposizioni del Regolamento UE, che disciplina:

  • durabilità, riparabilità e smontabilità delle batterie;
  • contenuto minimo di materiale riciclato;
  • requisiti di etichettatura, marcatura CE e informazione ambientale.

A livello nazionale, il decreto rafforza gli aspetti applicativi:

  • obbligo di dichiarazione di conformità UE in lingua italiana;
  • disciplina dell’apposizione della marcatura CEe del numero dell’organismo notificato
  • poteri di vigilanza e contrasto all’uso improprio della marcatura CE attribuiti al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L’etichettatura ambientale è inoltre funzionale agli obblighi informativi verso utilizzatori finali e operatori del trattamento, in particolare per favorire corretta raccolta, riutilizzo e riciclaggio.

Registro dei produttori e tracciabilità digitale

Il decreto istituisce il Registro dei produttori di batterie, quale registro di filiera integrato nel Registro nazionale dei produttori previsto dal d.lgs. 152/2006

Elementi chiave:

  • il nuovo Registro sostituisce integralmenteil precedente Registro pile e accumulatori;
  • è strutturato come sistema elettronico interoperabile, conforme ai requisiti dell’articolo 55 del Regolamento UE;
  • raccoglie dati su immissione sul mercato, sistemi di gestione adottati, flussi di rifiuti e adempimenti EPR.

La gestione operativa è affidata alle Camere di commercio, con trasmissione dei dati a MASE, ISPRA, Comitato di vigilanza e controllo e Centro di coordinamento batterie (la nuova denominazione del CDNCNPA).

È previsto l’accesso ai dati da parte delle piattaforme di vendita online, a fini di contrasto ai produttori non registrati, rafforzando la tracciabilità digitale lungo l’intera filiera. Il decreto disciplina una transizione ordinata verso il nuovo sistema, garantendo continuità dei dati e interoperabilità.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

La responsabilità estesa del produttore costituisce l’asse portante del decreto. Tutti i produttori che immettono batterie sul mercato nazionale sono responsabili della gestione del fine vita.

Il decreto disciplina:

  • obbligo di raccolta differenziata per tutte le batterie, indipendentemente da composizione o origine;
  • copertura finanziaria dei costi di raccolta, trasporto, trattamento, informazione, analisi dei rifiuti e comunicazione dati;
  • possibilità di adempimento individuale o collettivo, con limiti (non ammesso l’adempimento individuale per batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri).

È previsto il caso specifico delle batterie sottoposte a preparazione per il riutilizzo, cambio di destinazione o rifabbricazione, con meccanismi di ripartizione dei costi tra produttori originari e successivi.

Obiettivi vincolanti di raccolta e riciclo

Il decreto recepisce e rende operativi gli obiettivi vincolanti di raccolta previsti dal Regolamento UE, distinguendo per tipologia di batteria:

  • batterie portatili: 63% entro il 2027, 73% entro il 2030;
  • batterie per mezzi di trasporto leggeri: 51% entro il 2028, 61% entro il 2031.

Il Centro di coordinamento batterie calcola annualmente i tassi di raccolta e adotta misure correttive in caso di scostamenti, con poteri di intervento sui sistemi di gestione.

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Il Centro è, per l’appunto, ridenominato in Centro di coordinamento batterie e rafforzato come:

  • soggetto terzo indipendente;
  • coordinatore nazionale della raccolta e del trattamento;
  • punto di raccordo tra produttori, sistemi di gestione, enti locali e autorità.

Tavolo nazionale batterie

È istituito un Tavolo nazionale batterie con funzioni consultive, composto da amministrazioni, enti tecnici, associazioni industriali, ambientaliste e dei consumatori.

Favorisce il coordinamento istituzionale, supporta l’attuazione del decreto e non comporta oneri finanziari.

Obblighi per gli impianti di trattamento

Gli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie:

  • devono iscriversi al registro telematicodel Centro di coordinamento;
  • comunicare annualmente le quantità trattate entro il 31 marzo;
  • alimentare il sistema nazionale di tracciabilità.

Semplificazioni amministrative per batterie portatili

Il decreto introduce semplificazioni per la gestione dei rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta dei distributori e riduzione degli oneri documentali.

Consulta il testo integrale del Decreto qui.