Dettaglio
Rifiuti di batterie, dal 9 dicembre 2026 cambia la classificazione europea: cosa devono sapere gli operatori
La Decisione delegata (UE) 2025/934 aggiorna l’Elenco europeo dei rifiuti, introducendo nuovi codici EER e modificando quelli esistenti. Tra le novità, la riclassificazione delle pile alcaline e la revisione dei codici dedicati alle batterie raccolte separatamente. Per gli operatori è importante verificare per tempo gli impatti sulla classificazione e sulla gestione dei rifiuti.
Dal 9 dicembre 2026 si applicherà il nuovo sistema di classificazione dei rifiuti di batterie introdotto dalla Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione europea, che modifica la Decisione 2000/532/CE e aggiorna l’Elenco europeo dei rifiuti (EER).
L’intervento non si limita a introdurre nuovi codici: ridefinisce il capitolo 16 06, dedicato ai rifiuti della fabbricazione, della fornitura e dell’uso di batterie, e aggiorna anche le voci relative alle batterie raccolte separatamente e ai residui derivanti dai processi di riciclo. Le modifiche riguardano quindi diverse fasi della filiera e richiedono attenzione da parte di produttori di rifiuti, trasportatori e impianti di trattamento.
I principali cambiamenti nella classificazione
Pile alcaline – codice EER 16 06 04
L’attuale codice 16 06 04, riferito alle pile alcaline non pericolose, sarà sostituito dal codice 16 06 04*, classificato come pericoloso. La nuova classificazione richiede di verificare le modalità di gestione applicabili, comprese l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo pertinenti e le eventuali conseguenze sugli adempimenti documentali e di trasporto.
Altre batterie – soppressione del codice EER 16 06 05
Il codice 16 06 05, attualmente utilizzato per le altre batterie non pericolose, sarà soppresso. Le batterie dovranno essere ricondotte al codice pertinente in funzione della tipologia e delle caratteristiche del rifiuto. Tra i nuovi codici previsti figurano:
- 16 06 07* – rifiuti di batterie al litio;
- 16 06 08* – rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli già ricompresi nella voce 16 06 02;
- 16 06 09* – rifiuti di batterie allo zinco, comprese quelle all’ossido di argento;
- 16 06 10* e 16 06 11* – specifiche tipologie di batterie al sodio;
- 16 06 12 – altri rifiuti di batterie al sodio, con le esclusioni previste dalla norma;
- 16 06 13* – rifiuti di batterie misti;
- 16 06 14* – altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose;
- 16 06 15 – rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli ricompresi nelle voci 16 06 12 e 16 06 14.
La scelta del codice non può quindi basarsi soltanto sulla precedente classificazione: occorre verificare la tipologia di batteria e applicare la voce corrispondente prevista dal nuovo elenco.
Batterie raccolte separatamente – soppressione dei codici EER 20 01 33* e 20 01 34
Saranno soppressi anche i codici 20 01 33* e 20 01 34, utilizzati per le batterie e gli accumulatori presenti nei rifiuti urbani e oggetto di raccolta differenziata. Le nuove voci distinguono le diverse tipologie di batterie:
- 20 01 42* – rifiuti di batterie riconducibili alle tipologie indicate dalla norma, comprese determinate batterie miste;
- 20 01 43* – rifiuti di batterie al litio;
- 20 01 44 – rifiuti di batterie diversi da quelli ricompresi nei codici 20 01 42 e 20 01 43.
Anche in questo caso, l’attribuzione del codice dovrà essere effettuata sulla base della tipologia di rifiuto e delle definizioni contenute nel nuovo elenco.
Gli aspetti operativi da verificare
La revisione dei codici può avere conseguenze sulla gestione documentale e operativa dei rifiuti, nonché sui titoli autorizzativi di trasportatori e impianti. In particolare, quando la nuova classificazione individua un rifiuto pericoloso, occorre verificare l’attribuzione delle pertinenti caratteristiche di pericolo (HP) e gli eventuali obblighi conseguenti, compresi quelli relativi al trasporto secondo la normativa ADR, ove applicabili.
Sul fronte delle autorizzazioni, la circolare n. 8 del 23 luglio 2026 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali prevede l’adeguamento d’ufficio, dal 9 dicembre 2026, dei codici sostituiti nei provvedimenti delle imprese iscritte all’Albo. Dal 14 ottobre 2026, inoltre, le imprese possono richiedere tramite istanza telematica l’inserimento dei nuovi codici EER, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Restano da valutare le indicazioni specifiche per la gestione dei rifiuti prodotti o presi in carico prima della data di applicazione delle nuove disposizioni. È pertanto opportuno seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti e confrontarsi con i propri interlocutori gestionali per definire le modalità di adeguamento.
Prepararsi alla scadenza
In vista del 9 dicembre 2026, Cobat RIPA invita gli operatori della filiera a verificare i codici EER utilizzati per le batterie a fine vita, individuare le riclassificazioni pertinenti e valutare per tempo gli eventuali impatti sulle procedure operative e documentali.
Una pianificazione preventiva è essenziale per affrontare il cambiamento normativo in modo consapevole e assicurare la corretta gestione dei rifiuti di batterie lungo la filiera.
Per approfondire, è possibile consultare il testo della Decisione delegata (UE) 2025/934 e la circolare n. 8 del 23 luglio 2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.