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La Legge 2 dicembre 2025, n. 182: un nuovo impulso alle semplificazioni

17 dicembre 2025
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, entra in vigore il 18 dicembre 2025. Il provvedimento ha come obiettivo principale la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative in vari ambiti, supportando sia i cittadini sia le imprese. Si tratta di un intervento normativo esteso che coinvolge settori molto diversi tra loro, tra cui l’ambiente e la gestione dei rifiuti.

Deposito temporaneo prima della raccolta: cosa cambia

Tra le principali innovazioni ambientali introdotte dalla Legge 182/2025 c’è la modifica al deposito temporaneo dei rifiuti disciplinato dall’art. 185-bis del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La legge riformula il comma 1 lett. b) di tale articolo, con l’obiettivo di rendere più flessibile il deposito preliminare di rifiuti soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

In pratica:

  • Il raggruppamento dei rifiuti per il trasporto verso impianti di recupero o smaltimento può avvenire come deposito temporaneo nel luogo di produzione del rifiuto. Per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, la norma specifica che questo deposito può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita, nei locali del distributore o in altri luoghi messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori
  • Questa modifica consente ai distributori e ai sistemi collettivi gestiti dai produttori di accumulare temporaneamente i rifiuti in modo più agevole prima della raccolta, facilitando la gestione logistica. 

Queste modifiche mirano a semplificare la gestione dei rifiuti in filiere complesse, favorendo procedure più snelle e una maggiore integrazione tra produttori, distributori e centri di raccolta.

RAEE: nuove disposizioni per il ritiro e la raccolta

Un’altra novità importante è contenuta negli articoli relativi ai RAEE, anch’essi modificati dalla Legge 182/2025. L’art. 70 introduce disposizioni specifiche per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La norma sui RAEE:

  • Facilita il ritiro dei RAEE da parte dei distributori: nel contesto della consegna a domicilio dell’apparecchiatura usata, i distributori possono raccogliere gratuitamente anche altri piccoli RAEE, senza alcun obbligo di acquisto da parte del cittadino. Ciò semplifica il corretto conferimento dei rifiuti elettronici domestici. 
  • Si amplia quindi la possibilità per gli operatori che effettuano ritiri di accettare altri piccoli dispositivi elettronici (come piccoli elettrodomestici) contestualmente al ritiro principale, agevolando l’utente finale e incrementando la quantità di RAEE correttamente raccolti. 

La Legge 147/2025 aveva già introdotto disposizioni sul ritiro gratuito dei RAEE e sugli obblighi di tracciabilità, che restano valide e sono integrate dalle semplificazioni della Legge 182/2025. Questo richiamo evidenzia la continuità normativa e l’integrazione tra i due provvedimenti. 

In sintesi

Queste modifiche:

  • semplificano gli obblighi operativi per i distributori e produttori, soprattutto in relazione alla responsabilità estesa del produttore (EPR)
  • favoriscono un aumento della raccolta differenziata e recircolo dei materiali, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare; 
  • riducono gli oneri burocratici per imprese e operatori, senza rinunciare alla tutela ambientale. 

In un contesto in cui la gestione dei rifiuti è sempre più cruciale (non solo per motivi di sostenibilità, ma anche per la sicurezza ambientale e la conformità normativa), queste semplificazioni puntano a migliorare raccolta e relativa gestione. 

Leggi il testo integrale di legge