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Etichettatura delle batterie: cosa cambia davvero con il nuovo quadro normativo
Con il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, l'Italia rende pienamente applicabili le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1542. In materia di etichettatura, il decreto non introduce nuovi requisiti tecnici, ma ne rafforza in modo significativo l'applicazione, i controlli e la rilevanza operativa. Non si tratta, quindi, di un semplice aggiornamento normativo: l'etichetta assume un ruolo centrale nella gestione dell'intero ciclo di vita della batteria.
In questo contesto, per il sistema rappresentato da Cobat RIPA, l'evoluzione normativa rappresenta un passaggio chiave: dalla conformità formale a una gestione più strutturata, tracciabile e orientata alla trasparenza lungo tutta la filiera.
Dal 18 agosto 2026: requisiti di etichettatura
Le batterie dovranno riportare in modo chiaro e accessibile le seguenti informazioni:
- Identificazione del fabbricante: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, un contatto e, se disponibili, indirizzo web e posta elettronica. I recapiti devono essere indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
- Identificazione della batteria: modello e numero di lotto o di serie, oppure altro elemento che ne consenta l'identificazione univoca.
- Luogo di fabbricazione: ubicazione geografica dello stabilimento produttivo.
- Data di fabbricazione: mese e anno.
- Peso e capacità.
- Composizione chimica.
- Sostanze pericolose presenti (diverse da mercurio, cadmio o piombo).
- Agente estinguente utilizzabile.
- Materie prime critiche (con concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso).
Indicazioni specifiche:
- Le batterie portatili ricaricabili, per mezzi di trasporto leggeri e per autoveicoli devono riportare anche l'indicazione della capacità.
- Le batterie portatili non ricaricabili devono indicare la durata media minima in applicazioni specifiche e riportare chiaramente la dicitura "non ricaricabile".
Dal 18 febbraio 2027: il QR code
Dal 18 febbraio 2027, all'etichettatura si affianca un elemento destinato a trasformarne la funzione: il QR code. L'etichetta non sarà più soltanto un supporto informativo statico, ma diventerà la porta di accesso a un ecosistema digitale di dati.
Etichette e QR code dovranno essere stampati o incisi in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, potranno essere riportati sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Il QR code permetterà per batterie EV, LMT e batterie I con capacità superiore a 2 kWh di accedere al passaporto della batteria.
Simbolo della raccolta differenziata
Il simbolo della raccolta differenziata deve rispettare criteri dimensionali precisi:
- coprire almeno il 3% della superficie del lato maggiore della batteria (1,5% per le batterie cilindriche), fino a un massimo di 5 × 5 cm;
- se la batteria è troppo piccola (simbolo inferiore a 0,47 × 0,47 cm), la marcatura non è richiesta sulla batteria ma diventa obbligatoria sull'imballaggio (minimo 1 × 1 cm).
In presenza di metalli pesanti:
- Cd se > 0,002% di cadmio
- Pb se > 0,004% di piombo
Il simbolo chimico deve essere posizionato sotto quello della raccolta differenziata e occupare almeno un quarto della sua superficie.
Marcatura CE
La marcatura CE deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò non è possibile, può essere riportata sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Quando previsto dalla procedura di valutazione della conformità, alla marcatura CE si affianca il numero identificativo dell'organismo notificato. La marcatura può inoltre essere accompagnata da pittogrammi o altri marchi relativi a rischi o usi specifici, purché non ne venga compromessa la funzione giuridica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è responsabile delle iniziative necessarie a garantire la corretta applicazione del regime di marcatura CE e a contrastarne eventuali usi impropri.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative da 10.000 a 150.000 euro in caso di:
- assenza o non conformità del simbolo della raccolta differenziata;
- mancata o errata indicazione dei simboli chimici Cd e Pb, ove richiesti;
- mancanza o incompletezza delle informazioni obbligatorie in etichetta;
- assenza del QR code o mancato rispetto dei requisiti previsti.
Un cambio di paradigma per la filiera
Il nuovo quadro normativo segna un cambio di paradigma: l'etichetta non è più un adempimento formale, ma uno strumento strategico di trasparenza, sicurezza e responsabilità.
Per Cobat RIPA e per tutti gli operatori della filiera, ciò si traduce in un'opportunità concreta: rafforzare i sistemi di tracciabilità, migliorare la qualità delle informazioni e accompagnare imprese e stakeholder verso modelli di gestione sempre più sostenibili, efficienti e conformi alle nuove regole europee.
Per maggiori informazioni o per ricevere consulenze specifiche potete scrivere a areaproduttori@consorzicobat.it