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Etichettatura delle batterie: cosa cambia davvero con il nuovo quadro normativo

02 aprile 2026
Ultime notizie Regolamento Batterie

Con il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, l'Italia rende pienamente applicabili le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1542. In materia di etichettatura, il decreto non introduce nuovi requisiti tecnici, ma ne rafforza in modo significativo l'applicazione, i controlli e la rilevanza operativa. Non si tratta, quindi, di un semplice aggiornamento normativo: l'etichetta assume un ruolo centrale nella gestione dell'intero ciclo di vita della batteria.

In questo contesto, per il sistema rappresentato da Cobat RIPA, l'evoluzione normativa rappresenta un passaggio chiave: dalla conformità formale a una gestione più strutturata, tracciabile e orientata alla trasparenza lungo tutta la filiera.

Dal 18 agosto 2026: requisiti di etichettatura

Le batterie dovranno riportare in modo chiaro e accessibile le seguenti informazioni:

  • Identificazione del fabbricante: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, un contatto e, se disponibili, indirizzo web e posta elettronica. I recapiti devono essere indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
  • Identificazione della batteria: modello e numero di lotto o di serie, oppure altro elemento che ne consenta l'identificazione univoca.
  • Luogo di fabbricazione: ubicazione geografica dello stabilimento produttivo.
  • Data di fabbricazione: mese e anno.
  • Peso e capacità.
  • Composizione chimica.
  • Sostanze pericolose presenti (diverse da mercurio, cadmio o piombo).
  • Agente estinguente utilizzabile.
  • Materie prime critiche (con concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso).

Indicazioni specifiche:

  • Le batterie portatili ricaricabili, per mezzi di trasporto leggeri e per autoveicoli devono riportare anche l'indicazione della capacità.
  • Le batterie portatili non ricaricabili devono indicare la durata media minima in applicazioni specifiche e riportare chiaramente la dicitura "non ricaricabile".

Dal 18 febbraio 2027: il QR code

Dal 18 febbraio 2027, all'etichettatura si affianca un elemento destinato a trasformarne la funzione: il QR code. L'etichetta non sarà più soltanto un supporto informativo statico, ma diventerà la porta di accesso a un ecosistema digitale di dati.

Etichette e QR code dovranno essere stampati o incisi in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, potranno essere riportati sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Il QR code permetterà per batterie EV, LMT e batterie I con capacità superiore a 2 kWh di accedere al passaporto della batteria.

Simbolo della raccolta differenziata

Il simbolo della raccolta differenziata deve rispettare criteri dimensionali precisi:

  • coprire almeno il 3% della superficie del lato maggiore della batteria (1,5% per le batterie cilindriche), fino a un massimo di 5 × 5 cm;
  • se la batteria è troppo piccola (simbolo inferiore a 0,47 × 0,47 cm), la marcatura non è richiesta sulla batteria ma diventa obbligatoria sull'imballaggio (minimo 1 × 1 cm).

In presenza di metalli pesanti:

  • Cd se > 0,002% di cadmio
  • Pb se > 0,004% di piombo

Il simbolo chimico deve essere posizionato sotto quello della raccolta differenziata e occupare almeno un quarto della sua superficie.

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò non è possibile, può essere riportata sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Quando previsto dalla procedura di valutazione della conformità, alla marcatura CE si affianca il numero identificativo dell'organismo notificato. La marcatura può inoltre essere accompagnata da pittogrammi o altri marchi relativi a rischi o usi specifici, purché non ne venga compromessa la funzione giuridica.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è responsabile delle iniziative necessarie a garantire la corretta applicazione del regime di marcatura CE e a contrastarne eventuali usi impropri.

Regime sanzionatorio

Sono previste sanzioni amministrative da 10.000 a 150.000 euro in caso di:

  • assenza o non conformità del simbolo della raccolta differenziata;
  • mancata o errata indicazione dei simboli chimici Cd e Pb, ove richiesti;
  • mancanza o incompletezza delle informazioni obbligatorie in etichetta;
  • assenza del QR code o mancato rispetto dei requisiti previsti.

Un cambio di paradigma per la filiera

Il nuovo quadro normativo segna un cambio di paradigma: l'etichetta non è più un adempimento formale, ma uno strumento strategico di trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Per Cobat RIPA e per tutti gli operatori della filiera, ciò si traduce in un'opportunità concreta: rafforzare i sistemi di tracciabilità, migliorare la qualità delle informazioni e accompagnare imprese e stakeholder verso modelli di gestione sempre più sostenibili, efficienti e conformi alle nuove regole europee.

Per maggiori informazioni o per ricevere consulenze specifiche potete scrivere a areaproduttori@consorzicobat.it