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Batterie: dal Governo via libera alle nuove regole di allineamento al Regolamento Europeo

13 novembre 2025
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Il 5 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che recepisce e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante batterie e rifiuti di batterie.
Il testo rappresenta una tappa decisiva verso la piena integrazione della normativa italiana con il nuovo quadro europeo sulla sostenibilità, tracciabilità e responsabilità lungo l’intero ciclo di vita delle batterie, dalle fasi di progettazione fino al fine vita.

Il Regolamento europeo, entrato in vigore a metà 2023, ha sostituito la Direttiva 2006/66/CE e definisce un sistema vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, che tuttavia necessita di decreti nazionali di coordinamento e attuazione per gli aspetti organizzativi, sanzionatori e di vigilanza.
Lo schema italiano risponde esattamente a questa esigenza, traducendo le disposizioni comunitarie in strumenti operativi per le imprese, le autorità e gli enti locali.

Classificazione e definizioni: recepimento dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542

Il decreto introduce anche in Italia la nuova classificazione delle batterie: portatili, per veicoli, per mezzi leggeri, industriali e per accumulo stazionario.
Questa categorizzazione, derivata dall’articolo 3 del Regolamento europeo, sostituisce la precedente ripartizione della normativa italiana (D.lgs. 188/2008), molto più limitata e ormai superata.
Sono inoltre definite in modo puntuale le nozioni di riutilizzo, rigenerazione, cambio di destinazione e ricondizionamento, concetti fondamentali per l’economia circolare del settore.

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura ambientale

Il nuovo schema introduce per i produttori obblighi di progettazione ecocompatibile, in linea con gli articoli 7–8 del Regolamento (UE) 2023/1542, che stabiliscono criteri tecnici sulla durabilità, la riciclabilità e l’impronta di carbonio.
In Italia diventa così obbligatoria la verifica del contenuto minimo di materiali riciclati e la comunicazione dei dati sull’impatto ambientale di ciascuna batteria.

Viene inoltre recepito l’articolo 13 del Regolamento europeo, che prevede etichette e codici QR per informare consumatori e riciclatori su composizione, prestazioni e corrette modalità di smaltimento.
Si tratta di un salto qualitativo rispetto alla normativa nazionale precedente, che non prevedeva strumenti di tracciabilità informativa uniformi e digitalizzati.

Registro dei produttori e tracciabilità digitale

Il Registro nazionale dei produttori di batterie, presso il MASE, garantisce la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato, la certificazione dei soggetti responsabili e la raccolta dei dati di produzione, importazione e fine vita.

A completare il sistema, viene prevista la tracciabilità digitale delle batterie attraverso un “passaporto elettronico” basato su standard UE. Questo strumento, mutuato dall’articolo 77 del Regolamento, permetterà di seguire ogni batteria lungo il ciclo di vita e di controllarne l’impatto ambientale e la provenienza dei materiali critici (litio, cobalto, nichel).

Responsabilità estesa del produttore: integrazione degli articoli 47–60 del Regolamento

Lo schema nazionale ridisegna il sistema della Responsabilità Estesa del Produttore, già presente in Italia ma ora uniformato al modello europeo.
Il Regolamento 2023/1542 impone agli Stati membri di garantire che i produttori finanzino e organizzino la gestione del fine vita dei propri prodotti.

Il decreto:

  • Conferma l’obbligo di adesione a sistemi collettivi o individuali di gestione approvati dal Ministero dell’Ambiente;
  • Introduce regole uniformi per le garanzie finanziarie a copertura dei costi di raccolta e riciclo (articolo 50 del Regolamento);
  • Avvia meccanismi di monitoraggio e rendicontazione più rigorosi.

Questi elementi rafforzano un sistema che in Italia era già attivo, ma privo di standard omogenei a livello europeo.

Obiettivi vincolanti di raccolta e riciclo

Il decreto recepisce gli obiettivi quantitativi fissati dal Regolamento europeo:

  • tassi minimi di raccolta per le batterie portatili (63% entro il 2027, 73% entro il 2030);
  • obiettivi di efficienza di riciclo per il litio (50% entro il 2027, 80% entro il 2031) e per altri metalli strategici.

A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) definirà le modalità di calcolo e monitoraggio, nonché le sanzioni per i soggetti inadempienti.
Si tratta di un innalzamento degli standard italiani, finora basati su target inferiori e non vincolanti.

Gestione del fine vita, riutilizzo e “seconda vita” delle batterie

Lo schema introduce la possibilità di riutilizzare le batterie esauste in applicazioni diverse, ad esempio sistemi di accumulo stazionario o backup energetico, attuando quanto previsto dagli articoli 59–61 del Regolamento europeo.
La novità principale è l’introduzione di un quadro regolatorio per la “seconda vita” delle batterie, finora assente nella disciplina italiana: ogni operazione di rigenerazione dovrà essere tracciata, certificata e comunicata al Registro nazionale.

 Autorità competenti e vigilanza di mercato

Il decreto istituisce o rafforza le autorità nazionali di controllo per la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, in coerenza con gli articoli 72 e seguenti del Regolamento.
Saranno individuati punti di contatto nazionali per coordinare controlli, sanzioni e scambio dati con la Commissione europea.

Implicazioni per l’Italia

Lo schema segna una svolta:

  • per le imprese, introduce regole più stringenti ma anche un quadro stabile e allineato agli standard europei, che può favorire innovazione e competitività;
  • per le istituzioni, richiede il potenziamento delle strutture di vigilanza e la creazione di piattaforme digitali di tracciabilità;
  • per i cittadini e l’ambiente, promette un miglioramento della raccolta e del riciclo, una riduzione dei rifiuti pericolosi e una maggiore trasparenza sui prodotti in commercio.

Prossimi passi

Lo schema, approvato in esame preliminare, è trasmesso al Parlamento, sia alla Camera che al Senato, dove sarà assegnato alle Commissioni per l’espressione dei pareri, prima del varo definitivo.
 

Per consultare lo schema di Decreto https://www.camera.it/leg19/682?atto=344&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=