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Marcatura RAEE: le novità del D.Lgs. 7 gennaio 2026 e i nuovi obblighi per i produttori
Il recente Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, introduce rilevanti novità in materia di marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), intervenendo sul quadro normativo nazionale in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il provvedimento aggiorna e integra il D.Lgs. 49/2014, con l'obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei prodotti, migliorare la gestione dei rifiuti e garantire maggiore trasparenza lungo tutta la filiera.
Una delle principali innovazioni riguarda l'ambito di applicazione dell'obbligo di marcatura. In particolare, l'articolo 5 del decreto interviene sull'art. 28 del D.Lgs. 49/2014, chiarendo che tale obbligo si applica ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e alle AEE rientranti nell'ambito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ma non comprese nella lettera a), esclusivamente se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
Con questa formulazione, il legislatore fa riferimento alle cosiddette AEE "open scope", ossia tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che, a partire dal 15 agosto 2018, rientrano nel campo di applicazione generale della normativa RAEE, ad eccezione di quelle espressamente escluse. Si tratta, quindi, di una platea molto ampia di prodotti che non erano ricompresi nel precedente elenco chiuso di categorie (disciplinato dalla lettera a), ma che sono stati inclusi con l'ampliamento del campo di applicazione previsto dalla direttiva europea. In concreto, rientrano in questa categoria dispositivi elettrici ed elettronici anche non tradizionalmente considerati AEE in passato, purché funzionanti grazie a correnti elettriche o campi elettromagnetici e non rientranti nelle esclusioni specifiche previste dalla norma.
Il decreto rafforza inoltre i requisiti tecnici della marcatura, stabilendo che il marchio debba essere conforme alla norma tecnica CEI EN 50419:2023-02, che recepisce integralmente la norma europea CENELEC EN 50419:2022. In base a tali disposizioni, il marchio deve contenere almeno una delle seguenti informazioni: il nome del produttore, il logo (se registrato) oppure il numero di registrazione al Registro AEE. Si tratta di elementi fondamentali per garantire l'identificazione univoca del soggetto responsabile e facilitare le attività di controllo e gestione dei rifiuti.
Particolare attenzione è riservata anche alle caratteristiche qualitative della marcatura. Il marchio deve infatti essere visibile, leggibile e indelebile. La durabilità della marcatura deve essere verificata secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEI EN 50419:2023-02, in particolare al punto 4.2, che definisce le modalità di verifica della resistenza nel tempo. Questo aspetto è cruciale per assicurare che le informazioni restino accessibili per tutta la vita utile del prodotto, anche in condizioni di utilizzo prolungato.
Nel complesso, dunque, le imprese sono chiamate ad adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni, investendo in processi produttivi e sistemi di etichettatura conformi, mentre le autorità competenti potranno contare su strumenti più chiari per l'attività di vigilanza. L'obiettivo finale è quello di migliorare la gestione dei RAEE, promuovere l'economia circolare e garantire un più elevato livello di tutela ambientale.
COBAT RAEE è a supporto dei produttori nell'interpretazione della normativa e nell'adeguamento agli obblighi di marcatura, offrendo assistenza tecnica e operativa lungo tutto il percorso di conformità.
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